Elenco degli ingredienti

E’ ormai chiaro che dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2117/2021, del 2 Dicembre 2021 a decorrere dalla “vendemmia 2023”, (08 dicembre 2023) vige l’obbligo per tutti i vini prodotti o commercializzati all’interno dei paesi aderenti all’Unuione Europea di rendere noti in etichetta o mediante via elettronica, la tabella dei valori nutrizionali e l’elenco degli Ingredienti nella produzione del vino.

Normativa di riferimento: Reg UE 2117/2021 che modifica il Reg.Ue n.251/2014, Articolo 6 bis Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti

In linea di principio possono essere fornite in via elettronica, ossia mediante l’utilizzo di una pagina collegata a un QRCode, tutte le informazioni NON presenti in etichetta ossia: Tabella dei valori nutrizionali, elenco degli ingredienti e indicazioni di smaltimento delle componenti separabili.

Tenuto conto che le suddette informazioni debbono essere disponibili in “tutte le lingue in uso nei paesi membri dell’Unione Europea all’interno dei quali un determinato vino verrà commercializzato”, l’obbligo del produttore sarà quella di redarre un’etichetta idonea alla lingua in uso nel paese di destinazione nel quale un determinato prodotto verrà commercializzato. Ecco che per ovvi motivi di spazio, è consentito l’utilizzo di piattaforme elettroniche che permettono la consultazione dei dati rilevanti in tutte le lingue in uso nei paesi membri UE in maniera automatica e diretta.


Come inserire gli ingredienti del vino in un QRcode?

ELENCO DEGLI INGREDIENTI (ADDITIVI) Pratiche enologiche ammesse – Reg. Delegato UE 2019/934 del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013

L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “INGREDIENTI” o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento. Gli ingredienti sono elencati in ordine di grandezza secondo la categoria funzionale seguita dalla denominazione specifica.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2023/1190 Domande e Risposte sulle nuove disposizioni di attuazione in materia di etichettatura dei vini (froniti in via elettronica)

  • Gli additivi utilizzati come coadiuvanti tecnologici (che non siano allergizzanti) NON devono essere inclusi nell’elenco degli ingredienti.
  • Il saccarosio, altra sostanza ammessa per l’arricchimento, nei limiti concessi dalla legge, può essere indicata con la denominazione “zucchero” e va indicata separatamente.
  • Tutti gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere indicati senza seguire un ordine specifico
  • In caso di utilizzo di gas di imballaggio (Argo, Azoto, Anidride carbonica e Ossigeno Gassoso) è possibile indicare semplicemente “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o ” Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva” senza ncessariamente specificare il tipo di gas.

Aggiornamenti normativi in materia di “ingredienti” e/o sostanze ammesse nella produzione del vino.

Reg.Delegato UE 2022/68 che modifca il Reg.UE 2019/934 – SOSTANZE ENOLOGICHE AMMESSE

Reg.Delegato UE 2023/1606 della Commissione del 30 Maggio 2023

  • L’uso dell’ acido fumarico (noto anche come E297 o INS 297) è autorizzato nell’Unione Europea per la produzione e il trattamento del vino. La sua introduzione nel quadro normativo europeo è avvenuta con il Regolamento Delegato (UE) 2022/68, che ha modificato il precedente Regolamento (UE) 2019/934 in materia di pratiche e sostanze enologiche ammesse
  • L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.
  • Il termine “uve” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli.
  • Il termine “mosto di uve concentrato” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli.
  • Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.

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